Chi Γ¨ il Medico Autorizzato secondo il D.Lgs. 101/2020

Chi Γ¨ il Medico Autorizzato secondo il D.Lgs. 101/2020
πŸ“‹ Radioprotezione

Medico Autorizzato

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 β€” Radioprotezione
RecepisceDirettiva 2013/59/Euratom
AbrogatoD.Lgs. 230/1995 + D.Lgs. 187/2000
FocusArtt. 133–146 + Allegato XXI
LivelloEsame di abilitazione
1

Chi Γ¨ il Medico Autorizzato

Art. 7 n.95 Β· Art. 134 Β· Art. 138
Definizione legale (Art. 7 n.95):
Β«Medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalitΓ  stabilite nel presente decreto.Β»
βš•οΈ Medico Autorizzato
  • β†’ Sorveglianza sanitaria
  • β†’ Nominato dal datore di lavoro
  • β†’ Iscritto all’elenco Min. Lavoro
  • β†’ ResponsabilitΓ  medico-legale
  • β†’ Collabora con l’Esperto di RP
πŸ”¬ Esperto di Radioprotezione
  • β†’ Sorveglianza fisica
  • β†’ Nominato dal datore di lavoro
  • β†’ Iscritto all’elenco Min. Lavoro
  • β†’ ResponsabilitΓ  tecnica
  • β†’ Comunica dosi al MA ogni 6 mesi
⚠️ INCOMPATIBILITΓ€: Le funzioni di MA NON possono essere assolte dal: datore di lavoro, dirigenti che eserciscono/dirigono l’attivitΓ , preposti che la sovrintendono, addetti alla vigilanza (Art. 134 c.6). L’Esperto di RP NON puΓ² essere il responsabile della sorgente sigillata ad alta attivitΓ .
2

Requisiti per l’Iscrizione all’Elenco

Art. 138 Β· Allegato XXI
πŸ“‹ TITOLI RICHIESTI (Allegato XXI, punto 14.1)
  • Laurea in Medicina e Chirurgia
  • Abilitazione all’esercizio professionale
  • Qualifica di Medico Competente (ai sensi D.Lgs. 81/2008, art. 2 c.1 lett. h)
  • Superamento dell’esame di abilitazione davanti alla Commissione
  • Godimento dei diritti politici β€” non interdetto
  • Non cancellato dagli elenchi negli ultimi 5 anni
πŸ“š FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA (Art. 138 c.2 lett. b)
Formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti, con verifica dell’apprendimento, comprendente una parte pratica di 40 giorni lavorativi o specializzazione in Medicina del lavoro .
πŸ”„ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Art. 138 c.2 lett. d)
Aggiornamento professionale equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni, assicurato mediante corsi tenuti da: istituti universitari, Albi professionali o associazioni di categoria. Nelle more del decreto attuativo, si applica l’Art. 38 c.3 D.Lgs. 81/2008 (ECM standard del medico competente).
πŸ“ L’elenco Γ¨ tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Direzione Generale Rapporti di Lavoro). La Commissione di esame prevede: 2 componenti Min. Lavoro (1 presidente), 1 Min. Salute, 1 ISS, 1 INAIL, 1 Min. UniversitΓ , 2 ISIN.

Contenuto dell’esame (Allegato XXI, punto 15.1)

🎯 MATERIE D’ESAME
AreaArgomenti
Medicina del lavoroPrevenzione, diagnostica precoce, terapia malattie professionali
RadiobiologiaPatologia, clinica, igiene del lavoro
RadiotossicologiaEffetti biologici e tossicologici
Medicina legaleAspetti medico-legali delle esposizioni
Igiene della popolazioneRischi da RI artificiali e naturali
NormativaDisposizioni legislative e regolamentari
Fisica (base)Elementi essenziali di sorveglianza fisica
❌ SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE (Art. 143)
Il Min. Lavoro puΓ² disporre:
  • Sospensione ≀ 6 mesi su segnalazione organi di vigilanza, per inosservanza dei compiti o dell’obbligo di aggiornamento
  • Cancellazione (art. 143 c.2) nei casi piΓΉ gravi, su proposta del DG competente
  • Procedura d’ufficio in caso di condanna penale definitiva
  • Termine per controdeduzioni: 60 giorni
  • Provvedimento non adottabile dopo 6 mesi dalla presentazione controdeduzioni
3

Obblighi e Attribuzioni del Medico Autorizzato

Art. 134 Β· Art. 139 Β· Art. 108
βš–οΈ NOMINA OBBLIGATORIA NON DELEGABILE (Art. 108)
Il datore di lavoro non puΓ² delegare: (a) valutazione preventiva (Art. 109), (b) nomina dell’Esperto di RP, (c) nomina del Medico Autorizzato.
πŸ“Œ OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO verso il MA (Art. 134)
  • Assicurare la sorveglianza sanitaria attraverso uno o piΓΉ MA
  • Non adibire nessuno all’attivitΓ  a rischio senza il giudizio di idoneitΓ  favorevole
  • Fornire al MA le condizioni e i mezzi necessari
  • Consentire l’accesso a qualunque informazione e documentazione necessaria
  • Conservare la lettera di incarico e la dichiarazione di accettazione
  • Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto
βœ… ATTRIBUZIONI DEL MA (Art. 139)
a
Analisi dei rischi individuali Per la programmazione della sorveglianza sanitaria, anche con accesso diretto agli ambienti di lavoro
b
Istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali Li consegna all’INAIL con le modalitΓ  dell’Art. 140 (Art. 139 c.1 lett. b)
c
Consegna al MA subentrante I documenti sanitari personali in caso di cessazione dall’incarico
d
Consulenza al datore di lavoro Per infrastrutture e procedure, sia in condizioni normali che in caso di esposizioni accidentali/emergenza
🀝 RAPPORTO MA ↔ ESPERTO DI RP (Art. 130 c.8)
L’Esperto di RP comunica per iscritto al MA:
  • Almeno ogni 6 mesi β†’ dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di Categoria A
  • Almeno annualmente β†’ dosi degli altri lavoratori esposti
  • Immediatamente β†’ in caso di esposizioni accidentali o di emergenza
Il MA partecipa alle riunioni periodiche (Art. 35 D.Lgs. 81/08) e alla formazione dei lavoratori (Artt. 110-111).
4

Classificazione dei Lavoratori ai fini della Radioprotezione

Art. 133 Β· Allegato XXII
Categoria Definizione Soglie annue (Allegato XXII + Art. 133) Sorveglianza sanitaria
CAT. A Lavoratori esposti che potrebbero superare Dose efficace > 6 mSv/anno
Dose eq. cristallino > 15 mSv/anno
Dose eq. cute/mani/avambracci/piedi/caviglie > 150 mSv/anno
Visita ogni 6 mesi
CAT. B Lavoratori esposti che NON raggiungono soglie di Cat. A Superiori ai limiti della popolazione ma inferiori a Cat. A Visita ogni 12 mesi
NON ESPOSTI Non suscettibili di superare i limiti della popolazione ≀ limiti per individui della popolazione (Art. 146 c.7) Non obbligatoria
πŸ“Œ IMPORTANTE: La classificazione spetta all’Esperto di RP (con relazione scritta al datore di lavoro). I lavoratori delle lavorazioni minerarie (Titolo V) sono sempre classificati Cat. A, salvo esplicita dimostrazione contraria (Art. 133 c.6).
πŸŽ“ APPRENDISTI E STUDENTI (Art. 120 + Art. 146 c.2)
FasciaCondizioneLimiti applicabili
β‰₯ 18 anni – lett. aProfessioni che richiedono esposizione=Lavoratori esposti (20 mSv)
16–18 anni – lett. bIdem6 mSv/anno; 15 mSv cristallino; 150 mSv cute/estremitΓ 
β‰₯ 16 anni – lett. c/dNon in professioni esponentiΒ½ dei limiti della popolazione; max 1/20 per singola esposizione
🚫 DIVIETO: I minori di 18 anni non possono esercitare attivitΓ  proprie dei lavoratori esposti (Art. 121 c.1). È vietato adibire alle attivitΓ  del decreto i lavoratori a domicilio (legge 877/1973) β€” Art. 107 c.2.
5

Le Visite Mediche: Preventiva, Periodica, Straordinaria

Art. 135 Β· Art. 136 Β· Art. 137

5.1 Visita Preventiva (Art. 135)

πŸ” SCOPO E CONTENUTO
Effettuata prima di essere destinati a attivitΓ  con rischio radiazioni, per valutare l’idoneitΓ  alla mansione specifica.
  • Anamnesi completa: esposizioni precedenti (lavorative + esami/trattamenti medici)
  • Esame obiettivo
  • Indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal MA
  • PossibilitΓ  di avvalersi di medici specialisti per accertamenti diagnostici

5.2 Giudizi di IdoneitΓ  (Art. 135 c.4 + Art. 136 c.4)

βœ“
IDONEO
Nessuna limitazione
≃
IDONEO a condizioni
Con limitazioni specificate
βœ—
NON IDONEO
Esclusione dalla mansione
↻
Sorveglianza POST-lavoro
Dopo cessazione (Art. 136 c.4 lett. d)
πŸ“‹ COMUNICAZIONE: Il MA comunica per iscritto (anche telematicamente) al datore di lavoro il giudizio di idoneitΓ  e i limiti di validitΓ . Illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici β€” anche durante le visite periodiche.
βš–οΈ LINEE GUIDA: Il MA deve tenere conto delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema Nazionale (L. 24/2017 β€” “Gelli-Bianco”) β€” Art. 135 c.7.

5.3 Visite Mediche Periodiche (Art. 136)

CAT. Adi norma
Ogni 6 mesi A giudizio del MA, comunque almeno ogni 12 mesi. Integrate da indagini specialistiche e laboratorio.
CAT. Balmeno
Ogni 12 mesi Anche quando varia la destinazione lavorativa o aumentano i rischi.
Straordinariasu richiesta
Su richiesta del lavoratore Se la motivazione Γ¨ ritenuta dal MA correlabile ai rischi professionali e suscettibile di modificare il giudizio di idoneitΓ .
Fine rapportoobbligatoria
Visita alla cessazione del lavoro Il MA fornisce indicazioni sull’opportunitΓ  di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione (Art. 136 c.7).
🚨 ALLONTANAMENTO DAL LAVORO (Art. 137)
  • Il datore di lavoro allontana immediatamente i lavoratori giudicati NON IDONEI
  • Non possono riprendere l’attivitΓ  senza essere nuovamente riconosciuti IDONEI dal MA
  • Il MA richiede al datore di lavoro l’allontanamento dei non idonei
  • Il MA propone il reinserimento quando accerta la cessazione del non-idoneitΓ 
  • In caso di allontanamento per sorveglianza sanitaria eccezionale β†’ notifica a Ispettorato territoriale del lavoro e organi SSN (Art. 141 c.3)
6

Sorveglianza Sanitaria Eccezionale

Art. 141 Β· Art. 146 c.4
Si applica quando, in un anno solare, un lavoratore esposto abbia ricevuto una dose superiore ai limiti fissati all’Art. 146.
πŸ”¬ PROCEDURE DA ATTIVARE
1
Decontaminazione Il datore di lavoro provvede affinchΓ© i lavoratori contaminati siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione (Art. 141 c.1)
2
Visita medica eccezionale Da parte del MA per i lavoratori che abbiano superato i limiti dell’Art. 146
3
Sorveglianza sanitaria eccezionale Comprende: trattamenti terapeutici, controllo clinico, esami ritenuti necessari dal MA
4
Assenso del MA per ripresa attivitΓ  Le successive condizioni di esposizione sono subordinate all’assenso del MA
⚑ TRIGGER DELLA SORVEGLIANZA ECCEZIONALE (Art. 146 c.4)
TipoSoglia superata
Dose efficace> 20 mSv nell’anno solare
Dose eq. cristallino> 20 mSv nell’anno solare
Dose eq. cute> 500 mSv (media su 1 cmΒ²)
Dose eq. estremitΓ > 500 mSv
πŸ“’ COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (Art. 142 c.1): Il datore di lavoro comunica senza ritardo e comunque entro 3 giorni all’ISIN, all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio, gli incidenti e le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei valori dell’Art. 146.
βš•οΈ MALATTIA PROFESSIONALE (Art. 142 c.2)
Entro 3 giorni dalla diagnosi, il medico comunica all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN i casi di malattia professionale.

Medici/strutture sanitarie che refertano neoplasie da esposizione professionale β†’ inviano copia documentazione clinica all’INAIL (Art. 142 c.3).
7

Limiti di Dose β€” Da Conoscere a Memoria

Art. 146 Β· Allegato XXIV

7.1 Lavoratori Esposti (Art. 146 c.1)

20
mSv/anno
Dose Efficace
Intero organismo
20
mSv/anno
Cristallino
Dose equivalente
500
mSv/anno
Cute
Media su 1 cmΒ²
500
mSv/anno
EstremitΓ 
Mani/piedi/avambracci

7.2 Individui della Popolazione (Art. 146 c.7)

1
mSv/anno
Dose Efficace
15
mSv/anno
Cristallino
50
mSv/anno
Cute
Media su 1 cmΒ²
Soggetto (Art. 146) Dose efficace
corpo intero
Cristallino
dose eq.
Cute
media 1 cmΒ²
EstremitΓ 
dose eq.
Lavoratore esposto
Cat. A e Cat. B
20 mSv/anno 20 mSv/anno 500 mSv/anno 500 mSv/anno
β‰₯ 18 anni β€” lett. a
Professioni con esposizione
= limiti lavoratore esposto
20 mSv/anno 20 mSv/anno 500 mSv/anno 500 mSv/anno
16–18 anni β€” lett. b
Professioni con esposizione
6 mSv/anno 15 mSv/anno 150 mSv/anno 150 mSv/anno
β‰₯ 16 anni β€” lett. c/d
Non in professioni con esposizione
0,5 mSv/anno
= Β½ limite pop. (1 mSv)
7,5 mSv/anno
= Β½ di 15 mSv
25 mSv/anno
= Β½ di 50 mSv
β€”
Singola espos. ≀ 1/20 dei limiti pop.
Popolazione 1 mSv/anno 15 mSv/anno 50 mSv/anno β€”
(non previsto)
Lavoratore non esposto
Art. 133 c.2 + Art. 146 c.6
1 mSv/anno 15 mSv/anno 50 mSv/anno β€”
Dopo superamento 20 mSv
Ripresa attivitΓ  subordinata all’assenso del MA (Art. 141)
10 mSv/anno
FinchΓ© la media annuale di tutti gli anni successivi (compreso l’anno del superamento) risulti ≀ 20 mSv
Per organi/tessuti: il superamento di qualsiasi limite di dose equivalente (c.1 lett. b) comporta:
β†’ Sorveglianza sanitaria eccezionale (Art. 141)
β†’ Comunicazione a ISIN, Ispettorato territoriale del lavoro e organi SSN entro 3 giorni (Art. 142 c.1)
πŸ”΄ SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 20 mSv (Art. 146 c.3)
Se il limite di 20 mSv/anno viene superato (anche per esposizioni accidentali/emergenza/autorizzazione speciale) β†’ le esposizioni successive devono essere limitate a 10 mSv/anno finchΓ© la media annuale di tutti gli anni seguenti (compreso l’anno del superamento) risulti ≀ 20 mSv.

7.4 Esposizioni di Emergenza (Art. 124 c.6-7)

⚑ LIVELLI DI RIFERIMENTO per interventi di emergenza
GrandezzaLivello normaleIn via eccezionale (salva vita)
Dose efficace< 100 mSv≀ 500 mSv
Dose eq. cristallino< 300 mSvβ€”
Dose eq. estremitΓ < 1 Svβ€”
Dose eq. cute< 1 Svβ€”
I soggetti devono essere volontari, chiaramente ed esaustivamente informati in anticipo.
πŸ’‘ Mnemotecnica per i limiti lavoratori
“20–20–500–500”
  • 20 mSv β€” Dose Efficace (corpo intero)
  • 20 mSv β€” Cristallino (dal 2013/59, prima 150!)
  • 500 mSv β€” Cute
  • 500 mSv β€” EstremitΓ 

Popolazione: “1–15–50” (efficace – cristallino – cute)

8

Documentazione Obbligatoria

Art. 140 Β· Art. 132 Β· Allegato XXIII
πŸ“ DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE (Art. 140)
Istituito, aggiornato e conservato dal MA per ogni lavoratore esposto. Contiene:
  • Dati della visita preventiva e di tutte le visite (periodiche, straordinarie, eccezionali)
  • Destinazione lavorativa, rischi connessi e successivi mutamenti
  • Dosi ricevute (normali + accidentali + emergenza + autorizzazione speciale) β€” da dati trasmessi dall’Esperto di RP
⏱️ TEMPI DI CONSERVAZIONE (Art. 140 c.3)
Il documento sanitario personale Γ¨ conservato fino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il 75Β° anno di etΓ , e in ogni caso per almeno 30 anni dopo la cessazione del lavoro esposto.
πŸ“¬ CONSEGNA ALL’INAIL (Art. 140 c.4)
Entro 9 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attivitΓ  di impresa, il MA consegna all’INAIL i documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’Art. 132, c.1, lett. d) ed e).

ℹ️I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose e agli esami e ricevere copia della documentazione. Copia del documento sanitario Γ¨ consegnata dal MA all’interessato su richiesta e alla cessazione del rapporto.

Schema dei flussi documentali

1
Esperto di RP β†’ MA Dosi ricevute/impegnate ogni 6 mesi (Cat. A) o annualmente (Cat. B)
2
MA β†’ Datore di lavoro Giudizio di idoneitΓ  (scritto, anche telematico), limiti di validitΓ 
3
Datore di lavoro β†’ Archivio Nazionale (Min. Lavoro) Risultati delle valutazioni di dose per i lavoratori esposti (Art. 109 c.9)
4
MA β†’ INAIL Documenti sanitari personali entro 9 mesi dalla cessazione
5
MA (cessazione) β†’ MA subentrante Consegna dei documenti sanitari personali (Art. 139 c.1 lett. c)
πŸ“š SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA (Art. 132 + Allegato XXIII)
Istituita dall’Esperto di RP per ogni lavoratore esposto. Il MA vi registra i dati sanitari. Conservazione:
  • Fino alla cessazione del rapporto di lavoro β†’ poi copia per almeno 5 anni
  • Entro 6 mesi dalla cessazione β†’ consegnata al MA per trasmissione all’INAIL
9

Principi Fondamentali di Radioprotezione

Art. 1 Β· Art. 4 Β· Art. 5
πŸ“ PRINCIPI ICRP
1. GIUSTIFICAZIONE
Qualunque pratica che comporti rischio da RI deve essere giustificata β€” i benefici devono superare i danni (Art. 4).
2. OTTIMIZZAZIONE (ALARA)
Le esposizioni devono essere mantenute al livello piΓΉ basso Ragionevolmente Ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali (Art. 1 c.4 lett. b).
3. LIMITAZIONE DELLE DOSI
Non superamento dei limiti fissati per individui specifici (Art. 146).
βš›οΈ TIPI DI EFFETTI BIOLOGICI
Effetti Deterministici
Con soglia di dose. GravitΓ  proporzionale alla dose. Prevenibili non superando la soglia. Esempi: eritema cutaneo, cataratta, fibrosi polmonare.
Effetti Stocastici
Senza soglia. ProbabilitΓ  (non gravitΓ ) proporzionale alla dose. Non del tutto prevenibili. Esempi: leucemia, tumori solidi, effetti ereditari.

Grandezze Dosimetriche Essenziali

Grandezza Simbolo UnitΓ  Descrizione chiave
Dose assorbita D Gray (Gy) = J/kg Energia assorbita per unitΓ  di massa
Dose equivalente HT Sievert (Sv) D Γ— fattore di ponderazione radiazione (wR)
Dose efficace E Sievert (Sv) Ξ£ (HT Γ— wT) β€” tiene conto della radiosensibilitΓ  degli organi
Gray (Gy) β€” 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad 1 rad = 10⁻² Gy (Art. 7 n.61)
Sievert (Sv) β€” 1 Sv = 1 J/kg Radiazione di riferimento: fotoni (wR=1)
RadiazioneFattore wR
Fotoni (Ξ³, X)1
Elettroni, muoni1
Protoni, pioni carichi2
Particelle alfa, frammenti fissione20
Neutroni (Energia <1 MeV)2,5 + 18,2 e⁻[ln(E)]²/6
🌿 RADON (Art. 12)
Tipo di edificioLivello di riferimento
Abitazioni esistenti300 Bq/mΒ³ (media annua)
Abitazioni costruite dopo 31/12/2024200 Bq/mΒ³
Luoghi di lavoro300 Bq/mΒ³
Dose efficace annua (luoghi lavoro, Art. 12 c.1 lett. d)6 mSv
🧬 SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE (Art. 1 c.3)
  • Pianificata: uso programmato di sorgenti β€” si applicano limiti di dose
  • Di emergenza: evento imprevisto β€” livelli di riferimento (non limiti rigidi)
  • Esistente: giΓ  in atto quando si deve decidere il controllo (es. radon, contaminazioni storiche)
10

Sanzioni, Ricorsi e Aspetti Normativi Chiave

Art. 143 Β· Art. 144 Β· Art. 145 Β· Art. 211

Sanzioni Penali relative al Titolo XI (Art. 211)

ViolazioneSanzione
Adibire al lavoro lavoratori non idonei (Art. 137 c.1-2) β€’ Divieto attivitΓ  minori Cat. A (Art. 121) β€’ Allontanamento mancato (Art. 137) Arresto 1-2 anni + ammenda €20.000–90.000
Mancata sorveglianza sanitaria (Art. 134) β€’ Mancata visita preventiva (Art. 135 c.1) β€’ Violazione Art. 141 c.1-2 Arresto 3-6 mesi + ammenda €5.000–20.000
Esercizio funzioni MA senza abilitazione (Art. 129/138) β€’ Utilizzo di MA non abilitato Arresto 2-4 mesi + ammenda €2.000–6.000
Mancata comunicazione (Art. 142 c.1) β€” incidenti con superamento limiti Arresto 1-2 anni + ammenda €45.000–60.000
Mancata formazione lavoratori (Art. 111) Arresto 2-6 mesi + ammenda €1.000–5.000

Ricorsi (Art. 144 + Art. 145)

βš–οΈ Art. 144 β€” Ricorso disposizioni ispettori
  • Le disposizioni degli ispettori del lavoro sono esecutive
  • Ricorso entro 30 giorni all’autoritΓ  gerarchicamente sovraordinata
  • Decisione entro 15 giorni
  • Decorso inutile del termine β†’ ricorso respinto
βš–οΈ Art. 145 β€” Ricorso giudizio di idoneitΓ 
  • Ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio
  • Presentato al Ministero del Lavoro
  • Decorsi 30 gg dal ricevimento senza risposta β†’ ricorso respinto

Formazione e Aggiornamento dei Lavoratori

πŸ“– INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Artt. 110-111)
TipoChi formaPeriodicitΓ Contenuti
Dirigenti e preposti (Art. 110) Esperto RP + MA Almeno ogni 5 anni Obblighi, fattori di rischio, valutazione, misure preventive
Lavoratori (Art. 111) Esperto RP + MA Almeno ogni 5 anni Rischi, norme interne, DPI, procedure emergenza, significato limiti di dose
πŸ“ŒLe lavoratrici esposte devono essere informate dell’obbligo di comunicare tempestivamente la gravidanza e l’intenzione di allattare al seno (Art. 111 c.1 lett. e-f).
πŸ‘₯ LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (Art. 123 c.2 + Art. 130 c.1 lett. g n.9)
L’Esperto di RP (su indicazione del MA) individua le condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento. Il datore di lavoro adotta provvedimenti idonei per assicurare il rispetto dei limiti e condizioni specifici.

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