Riassunto degli estratti del D.Lgs. 101/2020
Guida rapida per l’esame di abilitazione al ruolo di Medico Autorizzato — aggiornata con le disposizioni in vigore, con correzione degli errori più comuni e riferimenti normativi precisi.
Il Medico Autorizzato (MA) è una figura professionale specialistica, distinta dal medico competente ex D.Lgs. 81/2008, incaricata della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in Categoria A.
Art. 134 — Nomina e incompatibilità
Il datore di lavoro designa il MA per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di Categoria A. Il MA non può essere il datore di lavoro stesso né ricoprire ruoli che ne compromettano l’indipendenza.
Non possono svolgere le funzioni di MA:
- Il datore di lavoro
- I dirigenti che eserciscono o dirigono l’attività lavorativa comportante esposizione a radiazioni
- I preposti che sovrintendono a tale attività
- Gli addetti alla vigilanza di cui all’Art. 106
❌ Errore frequente: L’ERP non è incompatibile con il ruolo di MA.
Distinzione MA / Medico Competente D.Lgs. 81/2008
- Solo lavoratori Cat. A esposti a radiazioni ionizzanti
- Abilitazione specifica + esame di Stato
- Sorveglianza radiologica + dosimetrica
- Riferimento: Art. 134-148 D.Lgs. 101/2020
- Tutti i lavoratori esposti a rischi occupazionali
- Specializzazione ex Art. 38 D.Lgs. 81/2008
- Sorveglianza sanitaria generale
- Riferimento: Art. 25, 38-42 D.Lgs. 81/2008
Il MA può cumulare le due funzioni se possiede i requisiti di entrambe le figure, ma i giudizi sono separati e distinti.
Art. 138 — Requisiti per l’abilitazione
Per accedere all’esame di abilitazione a MA sono necessari:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione come Medico Competente ex Art. 38 D.Lgs. 81/2008
Nota sul percorso di accesso: Art. 38 D.Lgs. 81/2008 prevede più vie per diventare MC, tra cui la specializzazione in medicina del lavoro (o equipollenti). Chi possiede già un diploma di scuola di specializzazione soddisfa direttamente il requisito di “formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione” previsto dall’Art. 138 c.2 lett. b) — il tirocinio pratico di 40 giorni è componente interna al percorso di specializzazione, non un adempimento aggiuntivo separato.
❌ Errore frequente: non esistono specializzazioni “preferenziali” specificamente nominate dalla normativa (es. Radiologia, Ematologia, Oncologia Radioterapica, Medicina del Lavoro, ecc.). L’Allegato XXI punto 14.1 richiede solo i due titoli sopra indicati. Qualsiasi lista di specializzazioni aggiuntive non è prevista dal decreto.
Art. 135 — Designazione del MA
Il datore di lavoro che intende avviare o esercitare attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti di lavoratori di Cat. A è tenuto a designare un MA prima dell’inizio delle attività. La designazione deve essere comunicata all’ISIN.
Art. 136 — Funzioni del MA
Il MA svolge la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di Cat. A. In particolare:
- Effettua la visita medica preventiva prima dell’assegnazione alla mansione
- Effettua le visite mediche periodiche: di norma ogni sei mesi per i lavoratori Cat. A (e apprendisti equiparati); comunque almeno ogni 12 mesi, a giudizio del MA (Art. 136 c.1)
- Effettua le visite su richiesta del lavoratore, se correlate all’esposizione professionale
- Partecipa alla valutazione dei rischi
- Ha accesso ai luoghi di lavoro e ai dati dosimetrici individuali
Art. 139 — Cartella sanitaria e di rischio
Il MA istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore Cat. A sorvegliato. La cartella è conservata per un periodo minimo di 30 anni dalla cessazione dell’esposizione (o fino all’età di 75 anni del lavoratore se superiore).
- Durata conservazione: 30 anni dalla cessazione dell’esposizione
- In caso di chiusura aziendale: trasmissione a ISIN
- Accesso: il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella
Art. 140 — Collaborazione con l’Esperto di Radioprotezione
Il MA collabora con l’Esperto di Radioprotezione (ERP) per la valutazione dell’esposizione individuale. L’ERP fornisce al MA i dati dosimetrici necessari per la formulazione del giudizio di idoneità. La collaborazione è formalizzata nel protocollo sanitario.
Art. 133 — Tre categorie
I lavoratori che per la loro attività sono suscettibili di esposizione a radiazioni ionizzanti superiore a determinati valori sono classificati in Categoria A o Categoria B. Chi non supera i limiti di Categoria B è considerato non esposto ai fini della sorveglianza sanitaria obbligatoria.
| Categoria | Dose efficace | Cristallino (Heq occhio) | Cute/mani/avambracci/piedi/caviglie (Heq estremità) |
|---|---|---|---|
| CAT. A | Rischio di superare 6 mSv/anno | Rischio di superare 15 mSv/anno | Rischio di superare 150 mSv/anno |
| CAT. B | Rischio di superare 1 mSv/anno ma NON 6 mSv/anno | Rischio di superare 15 mSv/anno (stesso threshold Cat.A per cristallino) | Rischio di superare 50 mSv/anno ma NON 150 mSv/anno |
| NON ESPOSTO | Non supera 1 mSv/anno | Non supera 15 mSv/anno | Non supera 50 mSv/anno |
- Il cristallino ha la stessa soglia di 15 mSv per Cat. A e per Cat. B (stesso valore per entrambe le categorie): il superamento di 15 mSv/anno determina classificazione Cat. A; valori tra 0 e 15 mSv rientrano nella Cat. B per dose efficace
- La soglia di 50 mSv/anno per cute/estremità è il limite inferiore Cat. B, NON il limite per la popolazione
- Il limite di dose della popolazione generale per cute è 50 mSv (Art. 146 c.7), ma questo è un limite di DOSE, non una soglia classificatoria
- Art. 133 c.1: il termine “cute” include anche mani, avambracci, piedi e caviglie
Sorveglianza obbligatoria per categoria
| Categoria | Sorveglianza MA | Periodicità visite | Dosimetria |
|---|---|---|---|
| CAT. A | ✅ Obbligatoria (MA abilitato) | Di norma ogni 6 mesi; min. 12 mesi a giudizio MA | Dosimetria individuale obbligatoria |
| CAT. B | Medico Competente (D.Lgs. 81/2008) o MA | Periodica (definita dal MC/MA) | Dosimetria individuale o ambientale |
| NON ESPOSTO | ❌ Non obbligatoria per radiazioni | — | Non richiesta |
Lavoratori particolari — Art. 121 (Apprendisti e minori)
È vietato adibire al lavoro in zone classificate (controllate o sorvegliate) i lavoratori di età inferiore a 18 anni.
❌ Errore frequente: Art. 121 c.1 stabilisce chiaramente il divieto per tutti i minori di 18 anni.
Eccezione: gli apprendisti di almeno 16 anni che seguono un programma di formazione possono essere esposti in zone classificate, ma solo con limiti di dose specifici più restrittivi (vedi tabella limiti di dose, Art. 146).
Art. 136 c.4 — I quattro giudizi previsti (TESTO ESATTO)
Il MA esprime uno dei seguenti giudizi:
- Idonei — piena idoneità alla mansione specifica
- Idonei a determinate condizioni — idoneità con limitazioni o prescrizioni
- Non idonei — inidoneità alla mansione specifica
- Sorveglianza sanitaria post-cessazione — per lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa esposta
❌ Errore frequente: la distinzione “non idoneo temporaneamente / non idoneo definitivamente” NON è prevista dall’Art. 136 c.4. Il decreto prevede un unico giudizio di “non idoneo”. Eventuali valutazioni temporali rientrano nella categoria “idoneo a determinate condizioni”.
Art. 136 c.7 — Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
Il MA effettua la visita medica al momento della cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori Cat. A. Questa visita è obbligatoria e il giudizio che ne risulta viene annotato nella cartella sanitaria.
La visita medica alla cessazione è disciplinata dall’Art. 136 c.7.
Art. 145 — Ricorso avverso il giudizio di idoneità
Il lavoratore o il datore di lavoro che intende ricorrere avverso il giudizio del MA presenta ricorso direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
❌ Errore frequente: L’Art. 145 prevede il ricorso DIRETTAMENTE al Ministero del Lavoro, senza passare per l’ASL.
Nota: l’Art. 144 disciplina il ricorso avverso le prescrizioni degli organi ispettivi (diverso dal ricorso sul giudizio del MA).
Comunicazione del giudizio
Il giudizio di idoneità deve essere comunicato:
- Al lavoratore (che ha diritto a copia)
- Al datore di lavoro (solo il giudizio, non le motivazioni sanitarie)
- Annotato nella cartella sanitaria e di rischio
Art. 146 c.4 — Sorveglianza eccezionale (trigger corretto)
La sorveglianza sanitaria eccezionale (Art. 141 c.2) si attiva quando il lavoratore ha subito una esposizione tale da comportare il superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi dell’Art. 146, ovvero in un anno solare:
- Dose efficace > 20 mSv (Art. 146 c.4 lett. a)
- oppure dose equivalente cristallino > 20 mSv
- oppure dose equivalente pelle/estremità > 500 mSv
In tal caso, il datore di lavoro provvede affinché il lavoratore sia sottoposto a visita medica eccezionale da parte del MA. Le successive condizioni di esposizione sono subordinate all’assenso del MA.
❌ Errori frequenti:
— “50 mSv” come trigger → sbagliato. Il trigger principale è il superamento del limite ordinario di 20 mSv/anno di dose efficace
— “singolo episodio” → sbagliato. È la dose cumulata nell’anno solare, non un singolo evento
— Il soggetto che provvede è il datore di lavoro (non il MA)
Art. 141 — Esposizioni eccezionali programmate
In situazioni eccezionali che richiedono il superamento dei limiti di dose ordinari per specifiche operazioni:
- L’esposizione eccezionale è preventivamente autorizzata dal datore di lavoro con assenso del lavoratore
- Il MA esprime preventivamente il giudizio di idoneità all’esposizione eccezionale
- Sono previsti limiti specifici superiori a quelli ordinari
- Il lavoratore che ha già subito esposizioni eccezionali non può essere ri-esposto eccezionalmente, salvo casi di emergenza salvavita
Art. 122 — Lavoratrici gestanti e in allattamento
Non appena la lavoratrice informa il datore di lavoro dello stato di gravidanza:
- La lavoratrice non può essere adibita a zone classificate per l’intera durata della gravidanza
- Il limite di dose al feto, per il periodo della gravidanza, è di 1 mSv
- Le lavoratrici in allattamento non possono essere esposte a rischio di contaminazione radioattiva interna
- Il MA rivaluta l’idoneità alla mansione alla comunicazione dello stato di gravidanza
Art. 130 c.8 — Comunicazione della dose
Il datore di lavoro comunica annualmente ai lavoratori Cat. A la dose individuale ricevuta nell’anno precedente. Il MA ha accesso continuo ai dati dosimetrici per finalità di sorveglianza sanitaria.
Il D.Lgs. 101/2020 ha abbandonato il sistema della media quinquennale del vecchio D.Lgs. 230/1995 (che prevedeva max 100 mSv/5 anni con max 50 mSv/anno singolo). Il sistema attuale prevede un limite annuale fisso:
❌ Errore frequente e grave: Con D.Lgs. 101/2020 il limite per i lavoratori Cat. A è 20 mSv FISSI per anno solare.
Tabella completa limiti di dose — Art. 146
| Soggetto | Dose efficace (corpo intero) | Cristallino (Heq occhio) | Cute/estremità (Heq) | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Lavoratori esposti (Cat. A e B) |
20 mSv/anno fissi | 20 mSv/anno | 500 mSv/anno | Art. 146 c.1 |
| Apprendisti ≥18 anni o studenti ≥18 | 20 mSv/anno | 20 mSv/anno | 500 mSv/anno | Art. 146 c.2 lett. a |
| Apprendisti 16-18 anni (formazione) | 6 mSv/anno | 15 mSv/anno | 150 mSv/anno | Art. 146 c.2 lett. b |
| Apprendisti ≥16 anni (non prof.) o <16 anni Art. 120 c.1 lett. c-d |
0,5 mSv/anno (½ limite pop.) | 7,5 mSv/anno | 25 mSv/anno | Art. 146 c.2 lett. c-d |
| Popolazione generale | 1 mSv/anno | 15 mSv/anno | 50 mSv/anno | Art. 146 c.7 ✅ |
Art. 146 c.2 lett. c): “i limiti annuali di dose efficace nonché di dose equivalente per particolari organi o tessuti sono uguali alla metà di quelli stabiliti al comma 7 per gli individui della popolazione”. Quindi: ½ × 1 mSv = 0,5 mSv efficace; ½ × 15 mSv = 7,5 mSv cristallino; ½ × 50 mSv = 25 mSv pelle. Inoltre, la dose per ogni singola esposizione non può superare 1/20 dei limiti annuali (= 0,05 mSv per singola esposizione).
Il limite di dose per la popolazione generale è all’Art. 146 comma 7.
Art. 146 c.3 — Regola post-superamento
Se un lavoratore supera il limite di 20 mSv in un anno solare:
- Nei anni successivi il limite è ridotto a 10 mSv/anno
- La riduzione permane fino a quando la media di tutti gli anni (a partire dall’anno del superamento) risulta ≤ 20 mSv/anno
- Solo allora si può tornare al limite ordinario di 20 mSv/anno
Questa regola di compensazione sostituisce il vecchio sistema della media quinquennale.
Dose per il feto
Il limite di dose efficace al feto per tutta la gravidanza è di 1 mSv (Art. 122). Non appena dichiarata la gravidanza, la lavoratrice deve essere rimossa da zone classificate.
Art. 142 c.1 — Comunicazioni in caso di esposizione eccezionale
Art. 142 c.1: “Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all’ISIN, all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall’articolo 2, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 146.“
Quindi:
- Soggetto obbligato: DATORE DI LAVORO (non il MA)
- Destinatari: ISIN + Ispettorato territoriale del lavoro + organi SSN
- Termine: entro 3 giorni, senza ritardo
- Trigger: superamento di qualsiasi valore Art. 146 (quindi >20 mSv dose efficace, o >20 mSv cristallino, o >500 mSv pelle/estremità)
Art. 142 c.2: è il medico (qualunque medico, non solo MA) a comunicare le malattie professionali all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi SSN (entro 3 giorni dalla diagnosi).
Art. 142 c.3: in caso di neoplasie da esposizione professionale, la documentazione clinica va trasmessa all’INAIL (questo è l’unico caso in cui compare INAIL nell’Art. 142).
❌ Errori frequenti:
— “il MA comunica” → sbagliato. È il datore di lavoro che ha l’obbligo ex Art. 142 c.1
— “INAIL tra i destinatari di Art. 142 c.1” → sbagliato (INAIL compare solo al c.3, per neoplasie)
— Trigger “50 mSv” → sbagliato. È il superamento di qualsiasi limite Art. 146, in primis i 20 mSv efficace
Distinzione tra esposizioni eccezionali programmate ed emergenziali
| Tipo | Caratteristiche | Ruolo MA |
|---|---|---|
| Eccezionale programmata (Art. 141) |
Operazione pianificata con potenziale superamento limite; richiede assenso scritto del lavoratore | Giudizio preventivo idoneità all’esposizione eccezionale; visita post-esposizione |
| Emergenza radiologica (Art. 141 c.3) |
Situazione non programmata; solo per operazioni salvavita | Valutazione dose ricevuta; comunicazione obbligatoria; sorveglianza rafforzata |
Art. 141 — Lavoratori che NON possono essere esposti eccezionalmente
Non possono essere assegnati a esposizioni eccezionali i lavoratori che:
- Hanno già subito un’esposizione eccezionale (salvo emergenza salvavita)
- Hanno meno di 18 anni
- Sono lavoratrici gestanti o in allattamento
- Il MA ha espresso giudizio di non idoneità all’esposizione eccezionale
Riepilogo comunicazioni del MA
| Evento | Destinatari | Tempistica | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Giudizio di idoneità | Lavoratore + Datore di lavoro | Immediata post-visita | Art. 136 c.4 |
| Dose annuale lavoratori Cat. A | Comunicata dal datore al lavoratore | Annuale (entro anno successivo) | Art. 130 c.8 |
| Superamento valori Art. 146 (principalmente >20 mSv efficace) | ISIN + Ispettorato territoriale lavoro + organi SSN | Entro 3 giorni — a cura del datore di lavoro | Art. 142 c.1 |
| Designazione MA | ISIN | Prima inizio attività | Art. 135 |
| Cessazione incarico MA | ISIN + datore di lavoro | Prima della cessazione | Art. 135 |
Art. 130 — Il sistema di dosimetria individuale
Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori Cat. A siano dotati di dosimetro individuale. I risultati dosimetrici sono:
- Registrati nel registro nazionale delle esposizioni (gestito da ISIN)
- Inseriti nella cartella sanitaria e di rischio
- Comunicati annualmente al lavoratore (Art. 130 c.8)
- Messi a disposizione del MA per la sorveglianza sanitaria
Registro nazionale delle esposizioni — ISIN
L’ISIN gestisce il registro nazionale in cui confluiscono tutte le dosi individuali dei lavoratori esposti Cat. A. Il registro ha finalità epidemiologiche e di controllo. Il MA ha accesso ai dati del registro per i lavoratori che sorveglia.
Documentazione sanitaria del MA
| Documento | Contenuto | Conservazione | Accesso |
|---|---|---|---|
| Cartella sanitaria e di rischio | Anamnesi, visite, dosi, giudizi idoneità, mansione, rischi | 30 anni dalla cessazione esposizione (o 75 anni età lavoratore) | Lavoratore + MA + ISIN (su richiesta) |
| Registro dosi individuali | Dose annuale per ogni lavoratore Cat. A | Trasmesso al registro ISIN | MA + Datore lavoro + ISIN |
| Registro esposizioni eccezionali | Circostanze, dose stimata, giudizio MA | Con la cartella sanitaria | MA + ISIN + ITL |
Art. 139 — Trasferimento cartelle
In caso di:
- Cessazione attività aziendale: le cartelle sono trasmesse all’ISIN
- Cambio del MA: il nuovo MA prende in carico le cartelle con continuità
- Trasferimento lavoratore: la cartella segue il lavoratore (con il suo consenso)
Privacy e dati sanitari
I dati della cartella sanitaria sono dati sensibili ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003. Il MA è titolare/responsabile del trattamento. Al datore di lavoro viene comunicato solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi o altri dati clinici.
ISIN — Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione
L’ISIN è l’autorità nazionale di regolamentazione per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Principali funzioni:
- Gestione del registro delle abilitazioni MA e ERP
- Gestione del registro nazionale delle esposizioni professionali
- Vigilanza e ispezioni sulle installazioni nucleari e radiologiche
- Presidenza della Commissione di abilitazione MA
- Ricezione delle comunicazioni sulle esposizioni eccezionali
Esperto di Radioprotezione (ERP) — Art. 130-132
L’ERP è la figura tecnica che valuta e controlla il rischio da radiazioni ionizzanti. A differenza del MA (che si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori), l’ERP si occupa della valutazione fisica del rischio:
- Valutazione fisica del rischio radiologico
- Classificazione zone e lavoratori
- Gestione dosimetri e misure
- Consulenza tecnica al datore di lavoro
- NON incompatibile con ruolo MA
- Sorveglianza sanitaria Cat. A
- Giudizi di idoneità
- Cartelle sanitarie
- Collaborazione con ERP per dati dosimetrici
- Incompatibile con datore lavoro/dirigenti/preposti/addetti vigilanza
Organi di vigilanza ispettiva
| Organo | Funzione principale nel D.Lgs. 101/2020 |
|---|---|
| ISIN | Vigilanza tecnica su installazioni nucleari/radiologiche; registro esposizioni |
| Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) | Vigilanza sull’applicazione della normativa di sicurezza sul lavoro; destinatario comunicazioni eccezionali |
| ASL/ULSS — SPISAL | Vigilanza sanitaria territoriale; non coinvolti nel ricorso avverso giudizio MA |
| Ministero del Lavoro | Commissione di abilitazione MA; destinatario ricorsi avverso giudizio (Art. 145) |
Le sanzioni riportate di seguito sono quelle del D.Lgs. 101/2020 in vigore. Molti testi riportano ancora i vecchi importi pre-euro o le sanzioni del D.Lgs. 230/1995 — questi sono errati.
| Violazione | Tipo sanzione | Importo / Durata | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Svolgimento funzioni MA senza abilitazione | Arresto oppure Ammenda | Arresto 2-4 mesi o ammenda €2.000–6.000 | Art. 211 c.10 |
| Violazione incompatibilità MA (Art. 134 c.6) o obblighi di visita (Art. 137 c.1-2) | Arresto + Ammenda (cumulo) | Arresto 1-2 anni + ammenda €20.000–90.000 | Art. 134 c.3, Art. 137 c.1-2 |
| Mancata designazione MA (Art. 134 c.1) | Arresto oppure Ammenda | Arresto 1-3 mesi o ammenda €3.000–10.000 | Art. 211 (Art. 134 c.1) |
| Omessa comunicazione esposizione eccezionale (Art. 142 c.1) | Arresto oppure Ammenda | Arresto 1-2 anni o ammenda €45.000–60.000 | Art. 211 (Art. 142 c.1) |
- Le sanzioni di Art. 134 c.3 e Art. 137 c.1-2 prevedono il cumulo (arresto + ammenda), non l’alternativa
- Le altre sanzioni prevedono l’alternativa (arresto O ammenda)
- Non esiste “aggiornamento quinquennale obbligatorio del MA” nel D.Lgs. 101/2020 — l’aggiornamento è triennale (150 ECM/3 anni)
- Per il ricorso avverso giudizio idoneità: Art. 145 (non Art. 144)
Riepilogo rapido articoli sanzionatori
| Articolo violato | Soggetto | Tipo sanzione |
|---|---|---|
| Art. 134 c.1 — mancata designazione MA | Datore di lavoro | Arresto O ammenda (alternativa) |
| Art. 134 c.6 — incompatibilità MA | MA + Datore lavoro | Arresto + ammenda (cumulo) |
| Art. 137 c.1-2 — obblighi visita | MA | Arresto + ammenda (cumulo) |
| Art. 138 — esercizio senza abilitazione | Medico abusivo | Arresto O ammenda (alternativa) |
| Art. 142 c.1 — omessa comunicazione eccezione | MA + Datore lavoro | Arresto O ammenda (alternativa) |
| Art. 145 — ricorso giudizio idoneità | Lavoratore/DL | Procedura, non sanzione penale |
Sono incompatibili: datore di lavoro, dirigenti che eserciscono/dirigono l’attività, preposti che sovrintendono, addetti alla vigilanza (Art. 106).
NON incompatibili (errori frequenti): il dipendente diretto, l’ERP (Esperto di Radioprotezione) della stessa unità produttiva — queste figure non compaiono nell’elenco di Art. 134 c.6.
20 mSv per anno solare (limite fisso annuale). Non esiste più il sistema della media quinquennale del vecchio D.Lgs. 230/1995.
Cristallino: 20 mSv/anno. Cute/estremità: 500 mSv/anno.
Se la dose supera 20 mSv in un anno solare, negli anni successivi il limite è ridotto a 10 mSv/anno, fino a quando la media di tutti gli anni (a partire dall’anno del superamento incluso) risulta ≤ 20 mSv/anno.
- Idonei
- Idonei a determinate condizioni
- Non idonei
- Sorveglianza sanitaria post-cessazione
Non esiste la distinzione “non idoneo temporaneamente / definitivamente” — questa non è prevista dall’Art. 136 c.4.
Il ricorso va presentato direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
Non si passa per l’ASL o altri enti prima di arrivare al Ministero.
Art. 142 c.1: il datore di lavoro comunica (entro 3 giorni) a: ISIN + Ispettorato territoriale del lavoro + organi del SSN.
NON il MA — è il datore di lavoro il soggetto obbligato. NON INAIL per il c.1 (INAIL compare solo al c.3 per neoplasie).
Cat. A dose efficace: rischio di superare 6 mSv/anno.
Cat. A cristallino: rischio di superare 15 mSv/anno.
Cat. A cute/estremità: rischio di superare 150 mSv/anno.
Cat. B dose efficace: tra 1 e 6 mSv/anno. Il cristallino ha la stessa soglia di 15 mSv sia per Cat. A che B.
Sono richiesti solo: laurea in Medicina e Chirurgia + abilitazione come Medico Competente ex Art. 38 D.Lgs. 81/2008.
Non esistono specializzazioni “preferenziali” nominate dalla normativa. L’Allegato XXI punto 14.1 non elenca Radiologia, Ematologia, Oncologia, ecc.
La sorveglianza eccezionale si attiva quando viene superato qualsiasi valore di Art. 146, principalmente la dose efficace > 20 mSv nell’anno solare (non 50 mSv). Il datore di lavoro provvede affinché il lavoratore sia sottoposto a visita eccezionale dal MA. Le successive condizioni di esposizione sono subordinate all’assenso del MA.
8 membri (Allegato XXI punto 4.2): 2 Ministero Lavoro + 1 Ministero Salute + 1 ISS + 1 INAIL + 1 Ministero Università + 2 ISIN.
30 anni dalla cessazione dell’esposizione (o fino al compimento dei 75 anni del lavoratore se superiore). In caso di chiusura aziendale, le cartelle sono trasmesse all’ISIN.
Numeri fondamentali da ricordare
| Cosa | Valore | Art. |
|---|---|---|
| Tirocinio pratico MA | 40 giorni lavorativi | Art. 138 c.2 c |
| ECM aggiornamento MA | 150 crediti / 3 anni | Art. 138 + All. XXI 16.2 |
| Commissione abilitazione | 8 membri | All. XXI 4.2 |
| Conservazione cartelle | 30 anni | Art. 139 |
| Ricorso giudizio idoneità | 30 giorni → Min. Lavoro | Art. 145 |
| Limite dose lavoratori Cat. A | 20 mSv/anno fissi | Art. 146 c.1 |
| Limite dose cristallino | 20 mSv/anno (lavoratori) | Art. 146 c.1 |
| Limite dose cute/estremità | 500 mSv/anno (lavoratori) | Art. 146 c.1 |
| Trigger sorveglianza eccezionale | Superamento qualsiasi limite Art. 146 (principalmente >20 mSv/anno efficace) | Art. 141 c.2 + Art. 146 c.4 |
| Limite dose post-superamento | 10 mSv/anno fino a media ≤ 20 | Art. 146 c.3 |
| Limite dose popolazione | 1 mSv/anno efficace | Art. 146 c.7 |
| Limite dose feto (gravidanza) | 1 mSv per l’intera gravidanza | Art. 122 |
| Soglia Cat. A dose efficace | rischio > 6 mSv/anno | Art. 133 c.1 |
| Soglia Cat. B dose efficace | rischio > 1 mSv/anno e ≤ 6 | Art. 133 c.1 |
| Soglia Cat. A cristallino | rischio > 15 mSv/anno | Art. 133 c.1 |
| Soglia Cat. A cute/estremità | rischio > 150 mSv/anno | Art. 133 c.1 |
| Minori vietati in zone classificate | età < 18 anni | Art. 121 c.1 |
| Apprendisti 16-18: limite dose efficace | 6 mSv/anno | Art. 146 c.2 b |
Articoli chiave — Mappa di riferimento
| Argomento | Articolo esatto | Nota |
|---|---|---|
| Incompatibilità MA | Art. 134 c.6 | NON include ERP |
| Requisiti formazione MA | Art. 138 + All. XXI 14.1 | Solo laurea + MC 81/2008 |
| Giudizi idoneità (4 tipi) | Art. 136 c.4 | NON “temporaneo/definitivo” |
| Visita cessazione lavoro | Art. 136 c.7 | NON Art. 138 |
| Ricorso giudizio idoneità | Art. 145 | Diretto a Min. Lavoro; NON Art. 144 |
| Comunicazione esposizioni Art. 146 | Art. 142 c.1 | Datore di lavoro → ISIN + ITL + SSN; entro 3 gg |
| Limite dose lavoratori | Art. 146 c.1 | 20 mSv fissi/anno (NON media 5 anni) |
| Limite post-superamento | Art. 146 c.3 | 10 mSv/anno fino a media ≤ 20 |
| Trigger sorveglianza eccezionale | Art. 146 c.4 | In anno solare (NON singolo episodio) |
| Limite dose popolazione | Art. 146 c.7 | NON Art. 146 c.3 |
| Cartella sanitaria conservazione | Art. 139 | 30 anni o 75 anni età |
| Commissione abilitazione | All. XXI punto 4.2 | 8 membri |
| Aggiornamento ECM | Art. 138 + All. XXI 16.2 | 150 ECM/3 anni (NON quinquennale) |
D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 — Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 (e s.m.i.) per le parti relative alla radioprotezione dei lavoratori.
Il D.Lgs. 101/2020 conta 35 allegati tecnici che integrano e specificano le disposizioni del testo principale. Quelli con maggiore rilevanza per il Medico Autorizzato sono evidenziati.
Il par. 5 dell’Allegato XXII disciplina le esposizioni soggette ad autorizzazione speciale, ovvero le esposizioni eccezionali programmate che possono comportare il superamento dei limiti ordinari di Art. 146:
| Punto | Contenuto |
|---|---|
| 5.1 | Solo lavoratori Cat. A; solo se non esistono tecniche alternative; previa autorizzazione speciale delle autorità di vigilanza territorialmente competenti (Art. 106). Escluse le emergenze radiologiche e nucleari. |
| 5.2 | Le esposizioni devono essere limitate nel tempo e nello spazio; non possono superare i limiti fissati dall’autorità di vigilanza né in ogni caso il doppio dei limiti ordinari di Art. 146 (quindi max 40 mSv/anno dose efficace). |
| 5.3 | I lavoratori devono essere preventivamente indicati dal MA sulla base di età e stato di salute. Il MA ha potere di selezione. |
| 5.4 | Non possono essere esposte eccezionalmente: a) donne in età fertile (salvo volo spaziale); b) apprendisti e studenti; c) lavoratori che nei 12 mesi precedenti abbiano già superato i limiti ordinari di Art. 133 cc.1 e 5. |
| 5.5 | Le modalità tecniche devono essere preventivamente valutate e approvate per iscritto dall’ERP con apposita relazione. |
| 5.6 | La richiesta all’autorità competente deve essere corredata di: descrizione operazioni, motivazione, relazione ERP (5.5), resoconti delle riunioni in cui sono stati coinvolti lavoratori, RLS, MA ed ERP. |
| 5.7 | Si applicano le disposizioni di Art. 141 (sorveglianza sanitaria eccezionale). |
❌ Errori frequenti:
— Il limite dell’esposizione speciale è il doppio del limite Art. 146 (es. 40 mSv per dose efficace), non un valore fisso arbitrario
— L’autorizzazione speciale è rilasciata dalle autorità di vigilanza territorialmente competenti (Art. 106), non dal MA
— Il MA seleziona i lavoratori idonei all’esposizione speciale ma non autorizza l’esposizione
— L’Allegato XXII par. 5 si applica a situazioni eccezionali programmate, NON alle emergenze radiologiche (che sono disciplinate dall’Allegato XX)

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